giovedì 27 maggio 2010

Chi ostacola le discariche, è punito con una pena fino a 5 anni , ma per chi gestisce male? " I COMITATI...............MO' BAST !!!!!!!

Il D.Lgs. 22/ del 1997 gia'riportava notevoli innovazioni direttamente connesse con il tema della raccolta differenziata. A tale proposito si ricorda:
• la definizione dell’attività di smaltimento che diventa la fase residuale della gestione dei rifiuti (art. 5, comma 1).
• assumono un ruolo prioritario, invece, le attività di prevenzione di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero (art. 5, comma 2) il cui potenziamento deve permettere di
ridurre il più possibile la frazione di rifiuti da avviare a smaltimento finale;
• che le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati devono essere organizzate a livello di ambiti territoriali ottimali. Questi, a meno di particolari situazioni, coincidono con le Provincie (art. 23, comma 1);
• che proprio alle Provincie, sentiti i Comuni, spetta il compito (art. 20, comma 1, lettera g) di organizzare le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
• l’art. 49, “Istituzione della tariffa”, sopprime a decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa per lo smaltimento, introducendo l’istituzione dell'ormai famosa TARIFFA nella cui modulazione (art. 49 comma 10) devono essere assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.
I risultati da raggiungere all'interno degli ambiti territoriali ottimali tramite la RD e secondo precise scadenze temporali sono fissati nell'art. 24 “Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica” sono sintetizzati nella seguente tab. 9.
Tab. 9 – Obiettivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (art. 24 del D.Lgs. 22/97)
% minime raccolta differenziata di rifiuti urbani da
raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale
Tempo previsto Scadenza
15% entro due anni Febbraio 1999
25% entro quattro anni Febbraio 2001
35% dal sesto anno dal Febbraio 2003
Obiettivi fissati dal piano Regionale della Campania

Il Piano Regionale di Interventi di Emergenza per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania è stato promulgato in data 31.12.1996. Nella revisione di tale Piano, al fine di recepire i principi base del già citato D.Lgs. 22/97, sono state previste una serie di attività mirate ad incentivare la raccolta differenziata, il recupero delle materie prime, la produzione di compost.
Qui di seguito, si riportano in maniera sintetica le principali indicazioni contenute in detto piano,
relative alle Raccolta differenziata.
1. 10% entro il 31 luglio 1997;
2. 15% entro il 31 dicembre 1997. In particolare, per il raggiungimento di tale obiettivo, si ipotizzava:
2.1. l’attuazione della raccolta differenziata multimateriale secca;
2.2. la realizzazione di centri di selezione, con funzioni di centri di conferimento del materiale raccolto
A questo decreto legge visto che non è stato rispettato CON LE CONSEQUENZE CHE TUTTI SAPPIAMO A SPESE DELL'IMMAGINE DI TUTTA LA CAMPANIA E SULLA PELLE DELLE POPOLAZIONE, SENZA CHE SIA STATA EMESSA NESSUNA CONDANNA E SENZA NESSUN RISARCIMENTO,ne è seguito il D.Lgs. n. 152/2006 l' art. 183 comma 1 lett. f, è “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati".
Essa dunque è il principale strumento del cd Ciclo Integrato dei Rifiuti, relativamente alla quale la LEGGE 14 luglio 2008 , n. 123 <> ha fissato all’art.11 i seguenti obiettivi minimi:
- il 25% entro il 31.12.2009;
- il 35% entro il 31.12.2010;
- il 50% entro il 31.12.2011.

Tra le principali attività dell’OSSERVATORIO RIFIUTI vi è quella inerente l’a cquisizione, analisi e trasmissione dei dati relativi ai flussi e le quantità/qualità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nei 92 comuni della Provincia di Napoli, anche attraverso costante supporto tecnico–amministrativo ai Comuni per il corretta gestione dei sistema informativi (SIR –S IGER).

Tale compito e’ altresì finalizzato:
- a favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal DLgs. 152/06 e dalla Legge n. 123/08 relativamente al monitoraggio dei flussi e dei previsti incrementi percentuali della Raccolta Differenziata comunale;
- alla costituzione di una banca dati informatica strumentale alle attività di pianificazione e controllo provinciale, oltre che momento di confronto istituzionale propedeutico all’a rmonizzazione delle attività svolte in tal senso dagli altri enti preposti;
- alla sollecitazione e promozione di iniziative finalizzate alla intensificazione della raccolta differenziata e del riciclo sul territorio provinciale.

SE SIAMO A META' 2010 LA PERCENTUALE MINIMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ULTERIORMENTE SCONTATA DOVREBBE ESSERE 27,5 %
CHIEDIAMO ALL OSSERVATORIO RIFIUTI DOVE STANNO I DATI DI OGGI ?
MICA POSSIAMO ANCORA PRETENDERE CHE LE PERSONE CHE VIVONO NELLE VICINANZE DELLE DISCARICHE E ALL'INCENERITORE POSSANO ULTERIORMENTE ACCETTARE DELLE PROROGHE? IL MINIMO CHE IN UNO STATO DI DIRITTO SI POSSA FARE E' DARE SUBITO UN PO DI GIUSTIZIA A PERSONE A CUI E' STATO RUBATO IL FUTURO E LA SALUTE DA PERSONAGGI CHE ANCORA OGGI INSPIEGABILMENTE E VERGOGNOSAMENTE RIVESTONO RUOLI ISTITIZIONALI.
Chi impedisce o ostacola o rende difficoltosa la complessiva gestione dei rifiuti, è punito con una pena fino a un anno. Ma per i capi, i promotori, gli organizzatori la pena sale fino a cinque anni. Chi distrugge e rovina i beni e gli impianti legati al ciclo dei rifiuti, è punito da 6 mesi a tre anni.
MA PER CHI NON HA SAPUTO GESTIRE CAUSANDO DISAGI ECONOMICI, MORALI, E DEVASTAZIONI AMBIENTALI CHE PORTANO MALFORMAZIONI E MALATTIE MORTALI, QUALE PENAAAAAAAAA.....!!!!!!!!!!!!!

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